La Corte di Cassazione ha stabilito che per il sequestro preventivo del profitto di un reato, come la bancarotta fraudolenta, è sufficiente la 'disponibilità' di fatto della somma da parte dell'indagato, senza che rilevi la titolarità formale del bene, che può anche appartenere alla persona offesa. Il caso riguardava un imprenditore che aveva distratto fondi da una società fallita a un'altra a lui riconducibile. Il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro sostenendo che i soldi appartenessero alla società fallita, ma la Cassazione ha ribaltato la decisione, affermando la prevalenza del concetto di controllo effettivo sul bene ai fini della misura cautelare.
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