L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società di costruzioni il recupero di IVA e IRES legato a operazioni soggettivamente inesistenti, ipotizzando una frode fiscale. La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione alla contribuente, ritenendo sufficiente la presentazione di fatture, assegni e documenti di trasporto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che tali documenti sono elementi neutri e non bastano a dimostrare la buona fede dell'acquirente. Per i giudici, se l'Amministrazione prova l'esistenza di una frode e la fittizietà del fornitore, spetta al contribuente dimostrare di aver agito con la massima diligenza e di non sapere che l'operazione rientrava in un'evasione fiscale. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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