La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di due soggetti condannati per truffa, uso di atti falsi e frode assicurativa per aver manipolato polizze e attestati di rischio a danno di varie compagnie. I ricorrenti invocavano la prescrizione dei reati, contestavano la tempestività della querela e sostenevano l'estraneità di chi non figurava formalmente come contraente della polizza. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno chiarito che la frode assicurativa non costituisce un reato proprio e punisce chiunque realizzi condotte ingannevoli sul contratto, compresi i terzi complici. La Corte ha inoltre ribadito la piena validità della sospensione della prescrizione per emergenza sanitaria e la corretta tempestività della querela, presentata subito dopo la conclusione delle indagini interne aziendali.
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