La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un'azienda del settore pelletteria, confermando il recupero dell'IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate. La società non è riuscita a fornire una valida prova della cessione intracomunitaria dei propri beni. Secondo i giudici, la documentazione presentata, composta da fatture senza firma del trasportatore e autodichiarazioni standardizzate degli acquirenti esteri, era insufficiente a dimostrare l'effettiva uscita della merce dal territorio nazionale. La sentenza ribadisce che l'onere della prova grava interamente sul venditore, il quale deve produrre un insieme di documenti coerenti e attendibili, non potendo fare affidamento su prove generiche o incomplete per beneficiare della non imponibilità IVA.
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