Un imprenditore, beneficiario di un contributo regionale per un'attività turistica, subisce gravi danni all'immobile a causa di un sisma. Nonostante le proroghe, non riesce a produrre la documentazione attestante l'avvio dell'attività. L'ente pubblico dispone quindi la revoca del contributo pubblico e chiede la restituzione delle somme. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso dell'imprenditore, confermando la decisione dei giudici di merito. La Corte sottolinea che l'appello in Cassazione non può servire a riesaminare i fatti, ma solo a contestare errori di diritto, soprattutto in caso di 'doppia conforme' dei giudizi precedenti.
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