Un'azienda venditrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro un'azienda acquirente per il mancato pagamento di merci. L'acquirente ha contestato la competenza del Tribunale del creditore, sostenendo che, in mancanza di un accordo scritto sul prezzo, la causa spettasse al foro del debitore. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la competenza territoriale per inadempimento del Tribunale del creditore. I giudici hanno chiarito che, in caso di inadempimento nel contratto di compravendita, si applica la regola generale per cui il pagamento va eseguito al domicilio del venditore, purché il credito sia liquido, ossia determinato nel suo ammontare anche tramite fatture.
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