Un committente ha citato in giudizio un professionista invocando il foro del consumatore. Il professionista ha sollevato un'eccezione di incompetenza, negando la qualifica di consumatore all'attore. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato competente il tribunale originariamente adito, non entrando nel merito della questione "consumatore", ma rilevando un vizio procedurale: l'eccezione del convenuto era incompleta, poiché non contestava tutti i possibili fori alternativi previsti dalla legge. Questa omissione ha reso l'eccezione nulla, radicando la competenza presso il giudice scelto dall'attore.
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