Una società preponente ha richiesto un decreto ingiuntivo contro un agente per recuperare crediti provvigionali dopo la fine del rapporto. L'agente, titolare di ditta individuale, ha contestato la competenza del Tribunale locale invocando una clausola contrattuale di deroga a favore di un foro differente. Il Tribunale adito ha declinato la competenza credendo erroneamente che l'agente fosse una società di capitali. La Corte di Cassazione ha accolto il regolamento di competenza presentato dalla preponente. I giudici hanno chiarito che l'agente persona fisica rientra nel lavoro parasubordinato. Di conseguenza, in materia di competenza territoriale contratto di agenzia, prevale in modo assoluto e inderogabile il foro del domicilio dell'agente, rendendo del tutto nulla qualsiasi clausola contrattuale contraria.
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