Un automobilista, dopo aver concordato un patteggiamento per guida in stato di ebbrezza, ha impugnato la sentenza contestando la durata della sospensione della patente, stabilita in due anni. Il ricorrente riteneva che la sanzione fosse eccessiva e priva di adeguata motivazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della decisione. I giudici hanno chiarito che la sospensione della patente è una sanzione amministrativa accessoria applicata autonomamente dal giudice. Nel caso specifico, poiché il veicolo condotto apparteneva a un terzo estraneo al reato, la legge prevede il raddoppio della durata della sanzione (da uno a due anni, che raddoppiati diventano da due a quattro anni). La determinazione della sanzione a tre anni (poi ridotta per il rito) è stata quindi ritenuta ampiamente giustificata e motivata.
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