La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che lamentava la violazione del divieto di reformatio in pejus. La Corte d'Appello, in sede di rinvio, aveva ricalcolato la pena per reati fiscali, discostandosi dal minimo edittale che il primo giudice intendeva erroneamente applicare. La Cassazione ha stabilito che il giudice del rinvio non è vincolato al criterio del primo giudice, ma deve solo rideterminare la pena entro i corretti limiti di legge e senza superare la sanzione originaria, agendo con piena autonomia di giudizio.
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