Una lavoratrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro l'INPS per il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria sul TFR liquidatole dal Fondo di tesoreria. La Corte d'appello ha ritenuto che tale prestazione avesse natura retributiva, escludendo il divieto di cumulo tra accessori. L'INPS ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che il TFR dal Fondo di tesoreria ha natura previdenziale e non retributiva. Di conseguenza, si applica il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi per i ritardi nei pagamenti. La Corte ha chiarito che il Fondo è l'unico obbligato per le quote maturate dopo il 1° gennaio 2007, operando secondo il principio di automaticità delle prestazioni, indipendentemente dall'effettivo versamento dei contributi da parte del datore di lavoro. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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