Un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati di droga ha richiesto la copia dei file di log relativi alle intercettazioni effettuate tramite captatore informatico. A fronte del diniego opposto dal Pubblico Ministero, la difesa ha eccepito l'inutilizzabilità dei risultati intercettativi e chiesto la revoca della misura. Il Tribunale dell'appello cautelare ha dichiarato l'istanza inammissibile, ritenendo la questione preclusa dal giudicato cautelare formatosi dopo il riesame. La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza, specificando che il giudicato cautelare copre solo le questioni esplicitamente o implicitamente dedotte e decise, non quelle meramente deducibili. Poiché il rifiuto dell'organo inquirente era sopravvenuto al riesame, la difesa aveva pieno diritto di far valere il vizio in una fase successiva.
Continua »