Una società in liquidazione ha presentato domanda di concordato preventivo con cessione dei beni, proponendo successivamente un'offerta migliorativa. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda e ha pronunciato il fallimento, rilevando che il piano si basava su dati inattendibili, incompleti e privi di adeguate garanzie. La Corte d'Appello ha confermato la decisione. L'ex liquidatore ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando la mancata fissazione di una nuova udienza dopo la proposta migliorativa e contestando l'ampiezza del controllo del giudice. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che non esiste l'obbligo di una nuova udienza per ogni modifica della proposta e che il giudice ha il pieno potere di controllare la completezza, la coerenza e la fattibilità della domanda di concordato preventivo.
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