La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una società che aveva notificato un appello tributario tramite un operatore di posta privata nel 2011, prima della piena liberalizzazione del settore. La Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato l'appello inammissibile, qualificando la notifica come inesistente. La Suprema Corte ha ribaltato tale decisione, stabilendo che la notifica posta privata effettuata da un licenziatario non abilitato è nulla e non inesistente. Tale nullità è sanabile con la costituzione in giudizio della controparte. Tuttavia, ai fini della tempestività del ricorso, non vale la data di spedizione ma quella di ricezione, poiché l'operatore privato non disponeva di poteri certificativi.
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