Tre indagati per sfruttamento del lavoro hanno impugnato l'ordinanza di convalida del fermo, sostenendo che la richiesta del Pubblico Ministero fosse tardiva. Secondo la difesa, il termine di quarantotto ore doveva decorrere dall'inizio della perquisizione mattutina, momento in cui era stata limitata la loro libertà di movimento, e non dalla successiva redazione del verbale. La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, chiarendo che la perquisizione non equivale a privazione della libertà ai fini del fermo. Di conseguenza, la richiesta di convalida del fermo, depositata entro le quarantotto ore dalla formale adozione del provvedimento, è pienamente tempestiva e legittima. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
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