La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica contro l'ordinanza del GIP che non aveva convalidato il fermo di indiziato di delitto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di un uomo accusato di tentato omicidio. Il GIP riteneva che la polizia non potesse agire di propria iniziativa poiché il Pubblico Ministero aveva già assunto la direzione delle indagini. La Cassazione ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 384, comma 3, del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria può procedere autonomamente al fermo di indiziato di delitto anche dopo l'intervento del Pubblico Ministero. Questo potere sussiste se emergono elementi urgenti e imprevisti, come l'improvvisa localizzazione di un soggetto clandestino e senza fissa dimora precedentemente irreperibile. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la decisione del GIP, dichiarando il fermo pienamente legittimo.
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