Una società di diagnostica ha impugnato l'obbligo di versare il Contributo ENPAM del 2% sul fatturato relativo a prestazioni specialistiche rese in regime di accreditamento. La ricorrente sosteneva che, essendo stata una società di persone nel periodo contestato, non rientrasse tra i soggetti obbligati. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che il Contributo ENPAM è dovuto da tutte le società professionali, indipendentemente dalla forma giuridica, qualora si avvalgano di medici liberi professionisti per servizi erogati tramite il Servizio Sanitario Nazionale.
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