Una società ha detratto l'IVA relativa a una complessa operazione immobiliare, qualificata come cessione di contratto. L'Agenzia Fiscale ha contestato la detrazione, sostenendo che il terreno oggetto del contratto non fosse edificabile al momento del preliminare originario. La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini IVA, il momento rilevante per valutare la natura (edificabile o meno) del terreno è quello della cessione di contratto, non quello del contratto preliminare originario. Poiché al momento della cessione il terreno era edificabile, l'operazione era soggetta a IVA e la detrazione legittima.
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