La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33933/2024, ha chiarito un punto cruciale in materia di credito al consumo collegato a un contratto di acquisto. Nel caso in cui il consumatore si opponga alla richiesta di pagamento della finanziaria eccependo l'inadempimento del venditore (es. mancata consegna del bene), l'onere della prova di tale inadempimento grava sul consumatore stesso. La Corte ha stabilito che la mancata consegna costituisce un 'fatto impeditivo' della pretesa creditoria della finanziaria e, secondo le regole generali, chi eccepisce un fatto impeditivo deve provarlo. Di conseguenza, il ricorso del consumatore è stato rigettato, confermando che spetta a lui dimostrare la mancata esecuzione del contratto di fornitura.
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