L'Amministrazione Finanziaria ha negato la definizione agevolata a un contribuente, sostenendo che la cartella di pagamento impugnata non fosse un atto impositivo definibile. La Cassazione, in una precedente ordinanza, ha confermato il diniego ipotizzando erroneamente che il contribuente non avesse pagato le somme dovute. Gli eredi del contribuente hanno proposto ricorso per revocazione evidenziando l'errore di fatto del collegio. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, riconoscendo la svista materiale: il pagamento era stato regolarmente effettuato e la cartella di pagamento, costituendo il primo e unico atto di pretesa fiscale, rientrava pienamente nella definizione agevolata. Di conseguenza, la Corte ha revocato la precedente decisione, dichiarato estinto il giudizio principale e condannato l'ufficio fiscale alle spese.
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