Un Cittadino ha chiesto il rimborso del 90% delle imposte versate tra il 1990 e il 1992, a seguito delle agevolazioni per il sisma. L'Agenzia delle Entrate ha opposto silenzio-rifiuto. Dopo aver ottenuto ragione nei primi gradi di giudizio, l'Agenzia ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che una nuova legge avesse introdotto limiti al rimborso fiscale, dimezzandone l'ammontare. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che la normativa successiva incide solo sulla fase esecutiva del rimborso, non sul diritto stesso. Il Cittadino ha quindi vinto, vedendosi confermato il diritto al rimborso pieno e le spese legali a carico dell'Agenzia.
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