Un avvocato ha chiesto l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un processo in cui aveva assistito una cliente come difensore antistatario, richiedendo il pagamento diretto delle spese. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, ritenendo che il professionista non fosse parte del giudizio di merito. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. I giudici hanno chiarito che la richiesta di distrazione delle spese ha natura accessoria e non attribuisce al difensore la qualità di parte nel processo principale. Pertanto, l'avvocato non ha diritto all'equa riparazione per la fase di merito. Egli diventa parte solo nella successiva fase esecutiva per il recupero dei propri compensi, la quale però, nel caso specifico, ha avuto una durata del tutto ragionevole di soli quattro mesi. Il ricorso è stato quindi rigettato.
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