La Corte di Cassazione ha stabilito che l'effetto interruttivo permanente della prescrizione, generato dall'intervento in una procedura esecutiva, non viene meno per il creditore intervenuto se la procedura si estingue solo parzialmente per mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento su alcuni beni, un'incombenza non a suo carico. Anche se il creditore rimane insoddisfatto, il suo diritto di agire non si prescrive, poiché l'interruzione permanente perdura finché la procedura, anche se solo su una parte dei beni, giunge a una conclusione non imputabile a inerzia del creditore stesso.
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