La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un contribuente riguardante l'utilizzabilità in appello di documenti prodotti tardivamente nel primo grado di un processo tributario. Il caso riguardava un avviso di accertamento induttivo contestato per difetto di firma. L'Agenzia delle Entrate aveva depositato la delega di firma oltre i termini in primo grado, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado l'aveva ritenuta utilizzabile. La Suprema Corte ha confermato che, nel processo tributario, i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio restano acquisiti e sono utilizzabili in appello se richiamati dalla parte, in virtù del principio di non dispersione della prova. Inoltre, è stata chiarita l'inapplicabilità delle nuove restrizioni probatorie introdotte dalla riforma del 2023 ai giudizi iniziati prima del 4 gennaio 2024.
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