La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per il reato di falsificazione di monete. La decisione conferma la sentenza della Corte d'Appello che, a sua volta, aveva convalidato la condanna emessa in primo grado con rito abbreviato. Il ricorrente aveva lamentato un vizio di motivazione, ma i giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorso era manifestamente infondato, in quanto non contestava in modo specifico e logico le argomentazioni della sentenza impugnata. Oltre all'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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