Un automobilista, sorpreso alla guida senza patente e su un veicolo privo di assicurazione, ha fornito agli agenti le generalità del fratello per evitare le sanzioni. Successivamente, spinto dal fratello stesso, si è presentato alla Polizia Stradale per rivelare la sua vera identità. Accusato del reato di false dichiarazioni sulla propria identità, l'uomo ha chiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il comportamento non può essere considerato di lieve entità, poiché l'imputato ha cercato di far ricadere le conseguenze delle violazioni sul fratello. La successiva confessione, avvenuta dopo quattro giorni, non cancella la gravità della condotta iniziale. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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