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False Dichiarazioni Sulla Propria Identità

27 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

False dichiarazioni sulla propria identità: condanna definitiva
Un automobilista fermato durante un controllo stradale, privo di documenti, ha fornito false dichiarazioni sulla propria identità agli agenti di polizia. Dopo aver concordato una pena per il delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale, l'imputato ha presentato ricorso per contestare la qualificazione giuridica del reato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, confermando che chi dichiara generalità false senza esibire documenti commette il reato più grave previsto dall'articolo 495 del codice penale. Tale condotta sostituisce infatti l'attestazione documentale sull'identità personale. L'imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali e quattromila euro alla Cassa delle ammende.
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False dichiarazioni sulla propria identità: ricorso inammissibile
Un cittadino ha subito una condanna per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità personale ai sensi dell'articolo 496 del codice penale. In sede di secondo grado, la Corte di appello ha rideterminato la sanzione. L'imputato ha quindi presentato ricorso per Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la richiesta di non punibilità costituiva un motivo inedito, mai formulato nei precedenti motivi o nelle conclusioni di appello. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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False dichiarazioni sulla propria identità: reato confermato
L'Imputata si opponeva aggressivamente all'identificazione da parte delle forze dell'ordine dopo una rissa. La donna aggrediva gli agenti con calci e morsi, fornendo un nome inventato prima di esibire i documenti reali in Questura. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per i reati di resistenza, lesioni e false dichiarazioni sulla propria identità. I giudici hanno chiarito che dichiarare un falso nome a un pubblico ufficiale configura il reato previsto dall'articolo 496 del codice penale. Tale illecito prescinde da raggiri particolari e prevale sul reato di sostituzione di persona, in quanto commesso direttamente di fronte a un agente nell'esercizio delle sue funzioni. Il ricorso è stato dichiarato infondato con la condanna al pagamento delle spese.
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False dichiarazioni sulla propria identità: ricorso respinto
La Corte di Cassazione ha esaminato la condanna inflitta a un imputato per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità o su qualità personali a un pubblico ufficiale. Il ricorrente ha contestato un errore formale nella data della sentenza e la qualificazione del fatto commesso. I giudici di legittimità hanno respinto integralmente l'atto. L'errore sulla data era già stato sanato con una correzione di errore materiale, mentre le censure sulla responsabilità penale erano generiche e prive di reale confronto con la sentenza d'appello. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato l'imputato alle spese legali e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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False dichiarazioni sulla propria identità: condanna per l’evaso
L'Imputato è evaso dagli arresti domiciliari dopo aver danneggiato il braccialetto elettronico. Durante la fuga durata tre giorni, le forze dell'ordine lo hanno rintracciato in un'altra città. Al momento del controllo, l'uomo ha rilasciato false dichiarazioni sulla propria identità fornendo le generalità del fratello. Condannato nei primi gradi di giudizio, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione sostenendo l'inutilità del falso e chiedendo la particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che le false dichiarazioni sulla propria identità ledono la fede pubblica anche se gli agenti dubitano delle risposte. La gravità dell'evasione e la presenza di precedenti penali escludono ogni beneficio. L'Imputato resta condannato e deve pagare le spese processuali.
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False dichiarazioni sulla propria identità: condanna definitiva
Un cittadino ha fornito false generalità agli agenti di polizia durante un ordinario controllo stradale. I giudici di merito lo hanno condannato per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale. L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando l'utilizzabilità della testimonianza dell'agente che aveva accertato l'identità reale tramite ricognizione fotografica di testimoni, e lamentando il mancato riconoscimento delle pene sostitutive. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La testimonianza dell'agente è pienamente valida poiché riguarda fatti percepiti direttamente durante le indagini. Inoltre, il diniego delle pene sostitutive risulta giustificato dai precedenti penali dell'imputato.
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False dichiarazioni sulla propria identità: condanna definitiva
Un uomo privo di documenti identificativi forniva false dichiarazioni sulla propria identità alle forze dell'ordine durante un controllo su strada. La Corte di Appello confermava la condanna penale per il delitto di falsa attestazione a pubblico ufficiale ex art. 495 del codice penale. L'imputato proponeva ricorso per cassazione contestando la gravità del fatto, invocando la particolare tenuità del reato e chiedendo le attenuanti per la confessione successiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le false dichiarazioni sulla propria identità fornite in assenza di documenti hanno valore di attestazione ufficiale e integrano il reato più grave. L'imputato deve pagare le spese del procedimento e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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False dichiarazioni sulla propria identità: ricorso inammissibile
La vicenda nasce dalla condanna di un imputato per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità. La Corte di Appello ha riqualificato il fatto riducendo la pena. Il cittadino ha proposto ricorso in Cassazione lamentando difetti di motivazione, l'omessa applicazione della particolare tenuità del fatto e la mancata concessione delle attenuanti generiche. I Giudici di legittimità hanno respinto l'impugnazione dichiarandola inammissibile. Il ricorrente ha sollevato questioni nuove mai discusse nel grado precedente e ha formulato censure generiche di merito. La Suprema Corte ha confermato la condanna e ha imposto il pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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False dichiarazioni sulla propria identità per evitare l’arresto
La vicenda nasce dal controllo di una cittadina resasi irreperibile per sfuggire all'esecuzione di una misura cautelare. Durante l'accertamento di polizia, la donna ha fornito generalità non corrispondenti al vero per nascondere la propria reale posizione giudiziaria. Gli agenti hanno accertato la vera anagrafica soltanto tramite i rilievi dattiloscopici delle impronte digitali. I giudici di merito hanno condannato la donna per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità a pubblico ufficiale. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la condanna, dichiarando inammissibile il ricorso della ricorrente per genericità delle censure e imponendo il pagamento delle spese legali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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False dichiarazioni sulla propria identità: inutile pentirsi dopo
Un automobilista fermato per un controllo stradale ha fornito generalità false agli agenti di polizia, asserendo di aver dimenticato la patente di guida a casa. In realtà, il documento risultava revocato da quattro anni. Messo alle strette dagli operanti, l'uomo ha confessato il proprio vero nome prima che venissero avviati gli accertamenti formali sui terminali. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a due anni e sei mesi di reclusione per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità. I giudici hanno chiarito che il delitto si consuma istantaneamente nel momento esatto in cui la menzogna giunge alla percezione del pubblico ufficiale. Il ravvedimento successivo non esclude la punibilità penale.
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False dichiarazioni sulla propria identità: non basta ritrattare
Un cittadino fermato per un controllo stradale ha fornito un nome falso agli agenti di polizia. Successivamente, condotto presso gli uffici della polizia scientifica, ha dichiarato il suo vero nome sperando di evitare sanzioni penali. I giudici di merito lo hanno condannato per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità destinate ad atto pubblico. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la successiva correzione escludesse il reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il delitto scatta istantaneamente nel momento in cui la persona pronuncia la menzogna destinata al verbale di identificazione. La facile verificabilità del falso e il ravvedimento tardivo non cancellano l'illecito penale già perfezionato. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese legali oltre a tremila euro alla cassa delle ammende.
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False dichiarazioni sulla propria identità: ricorso bocciato
L'Imputato è stato condannato per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità ai sensi dell'articolo 495 del codice penale. L'interessato ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, contestando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso del tutto inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'atto difensivo era privo di specificità, in quanto si limitava a riprodurre le medesime doglianze già analizzate e rigettate con giuste motivazioni dalla Corte di Appello. Di conseguenza, L'Imputato perde la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese del processo e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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False dichiarazioni sulla propria identità: la fuga costa caro
Durante un controllo stradale, un automobilista privo di documenti ha fornito false dichiarazioni sulla propria identità alle forze dell'ordine, fuggendo subito dopo. Condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale, l'uomo ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo anche l'avvenuta prescrizione del reato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che fornire dati falsi in mancanza di documenti equivale a una falsa attestazione preordinata a garantire l'identità personale. Di conseguenza, l'inammissibilità del ricorso rende irrilevante il tempo trascorso per la prescrizione. L'automobilista perde definitivamente la causa e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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False dichiarazioni sulla propria identità: confessare dopo non salva
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità (art. 496 c.p.). L'imputato aveva fornito generalità false alle forze dell'ordine, ammettendo la verità solo successivamente, durante le operazioni di fotosegnalamento. La Suprema Corte ha chiarito che il reato si consuma istantaneamente nel momento in cui la menzogna giunge al pubblico ufficiale. Di conseguenza, la successiva confessione o ritrattazione non cancella l'illecito e non consente di applicare l'attenuante del ravvedimento operoso. L'imputato perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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False dichiarazioni sulla propria identità: mentire costa caro
Un automobilista, sorpreso alla guida senza patente e su un veicolo privo di assicurazione, ha fornito agli agenti le generalità del fratello per evitare le sanzioni. Successivamente, spinto dal fratello stesso, si è presentato alla Polizia Stradale per rivelare la sua vera identità. Accusato del reato di false dichiarazioni sulla propria identità, l'uomo ha chiesto l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il comportamento non può essere considerato di lieve entità, poiché l'imputato ha cercato di far ricadere le conseguenze delle violazioni sul fratello. La successiva confessione, avvenuta dopo quattro giorni, non cancella la gravità della condotta iniziale. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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False dichiarazioni sulla propria identità: condanna inevitabile
L'Imputata ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità (Art. 496 c.p.). La difesa ha contestato la ricostruzione dei fatti e il mancato riconoscimento del vizio di mente, totale o parziale, nonostante un disturbo psichico documentato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le contestazioni sui fatti non sono ammissibili in sede di legittimità e che il vizio di mente è stato sollevato in modo generico, senza smentire la motivazione dei giudici di merito. Di conseguenza, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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False dichiarazioni sulla propria identità: condanna inevitabile
Il caso riguarda un cittadino condannato a otto mesi di reclusione per aver reso false dichiarazioni sulla propria identità (art. 496 c.p.). L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo l'esistenza di un reato impossibile e richiedendo l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il reato non è impossibile poiché l'atto lede la pubblica fede, indipendentemente dalla qualifica del soggetto ricevente. Inoltre, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta corretta e adeguatamente motivata dal giudice di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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False dichiarazioni sulla propria identità: il ricorso assurdo
Un uomo, durante un controllo di polizia, ha fornito dati anagrafici falsi nonostante avesse con sé il passaporto. La Corte d'Appello lo ha condannato per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità (art. 496 c.p.). L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che la sua condotta integrasse il reato più grave di falsa attestazione a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.). La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, avendo l'uomo un documento d'identità, si configura il reato meno grave di false dichiarazioni sulla propria identità. Inoltre, la Cassazione ha evidenziato la carenza di interesse del ricorrente, il quale chiedeva l'applicazione di una norma penale più severa rispetto a quella applicata dai giudici di merito, senza ottenere alcun vantaggio pratico.
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False dichiarazioni sulla propria identità: il prezzo della bugia
Un conducente, fermato alla guida senza patente, ha fornito ai poliziotti il nome del fratello. Condannato per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità (art. 496 c.p.), ha proposto ricorso in Cassazione contestando la legittimità costituzionale della pena (da uno a cinque anni di reclusione), ritenuta eccessiva rispetto ad altri reati di falso. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'inasprimento delle sanzioni rientra nella piena discrezionalità del legislatore per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza pubblica. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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False dichiarazioni sulla propria identità: impronte decisive
L'Imputato è stato condannato per tentato furto aggravato di un bene di scarso valore (circa 13 euro) e per false dichiarazioni sulla propria identità rese alla polizia giudiziaria. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di prove sulla falsità del nome e la mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la falsità anagrafica è emersa chiaramente dai rilievi dattiloscopici e che il giudice di merito ha correttamente valutato l'entità minima del danno nel calcolo complessivo della pena. L'Imputato perde il ricorso e deve pagare le spese processuali.
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