Due persone, condannate per il reato di false dichiarazioni sull'identità, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Chiedevano uno sconto di pena e la sospensione della stessa. La Corte ha respinto entrambe le richieste. Ha stabilito che le attenuanti generiche non sono un diritto automatico e richiedono elementi positivi, non bastando la sola assenza di precedenti. Inoltre, la sospensione della pena deve essere richiesta nei gradi di merito e non per la prima volta in Cassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la condanna è diventata definitiva, con l'aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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