La Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di falsa autocertificazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Un soggetto aveva omesso di dichiarare alcuni veicoli intestati alla compagna convivente. La Corte ha confermato la sua responsabilità penale, ribadendo che nel calcolo del reddito rientrano tutti i beni del nucleo familiare, inclusi quelli del convivente. Tuttavia, ha annullato la sentenza di condanna con rinvio, ritenendo che i giudici di merito non avessero motivato adeguatamente il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), specificando che né l'ottenimento del beneficio né la presenza di precedenti penali sono di per sé ostativi.
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