Una ricercatrice, vincitrice di un concorso pubblico, si vede negata l'assunzione perché l'ente banditore viene soppresso e le sue funzioni trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che invoca un 'blocco delle assunzioni'. La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto all'assunzione del vincitore di concorso sorge con l'approvazione della graduatoria, un momento anteriore al blocco. Questo diritto, quindi, non viene meno. L'ente che subentra nelle funzioni eredita anche l'obbligo di assumere. Di conseguenza, la Presidenza del Consiglio è stata condannata a risarcire il danno, pari alle retribuzioni perse dalla mancata assunzione.
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