Un pensionato, iscritto al Fondo integrativo per i dipendenti delle aziende del gas, ha pagato in ritardo una rata della contribuzione volontaria. L'Istituto Previdenziale ha sostenuto che questo ritardo comportasse la decadenza totale dal diritto di proseguire i versamenti. La Corte di Cassazione ha invece respinto il ricorso dell'ente pubblico, stabilendo che il pagamento tardivo comporta solo la mancata copertura assicurativa del trimestre di riferimento, ma non la perdita del trattamento pensionistico complessivo. La contribuzione volontaria rappresenta infatti l'esercizio di una facoltà e non di un diritto soggetto a decadenza. Di conseguenza, il pensionato conserva il diritto di proseguire i versamenti integrativi.
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