Una Contribuente, socia di una società a ristretta base, ha impugnato la cartella di pagamento per imposte dirette e IVA. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la validità dell'atto, evidenziando il vincolo di solidarietà con la società e la legittimità della riscossione provvisoria. La Contribuente ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'omessa indicazione del calcolo degli interessi e contestando l'atto impositivo presupposto. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, in presenza di doppia conforme, non è possibile contestare il vizio di motivazione. Inoltre, i motivi di ricorso devono contestare direttamente la sentenza d'appello e non l'atto presupposto. Di conseguenza, la cartella di pagamento resta pienamente valida e la Contribuente perde il ricorso.
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