La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate in un caso di presunta interposizione fittizia. Una società alberghiera, controllata di fatto da una famiglia imprenditoriale tramite società interposte (una italiana e una estera), aveva generato una perdita fiscale fittizia attraverso una complessa operazione immobiliare, preceduta da un'indebita rivalutazione. La Corte ha stabilito che i redditi, derivanti da una plusvalenza non dichiarata, devono essere imputati direttamente alla socia effettiva, superando lo schermo societario. La sentenza chiarisce la distinzione tra evasione tramite interposizione e l'abuso del diritto, cassando la decisione di merito che aveva erroneamente confuso i due istituti.
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