La Corte di Cassazione ha analizzato il caso di una società che, non avendo superato il test di operatività, era stata qualificata come società di comodo. La contribuente aveva giustificato l'inoperatività adducendo difficoltà finanziarie, contenziosi con fornitori e la locazione dell'azienda a canoni ridotti. Sebbene i giudici di merito avessero accolto tali motivazioni, la Suprema Corte ha ribaltato la decisione. È stato stabilito che le scelte gestorie improvvide o i canoni di locazione incongrui non costituiscono situazioni oggettive straordinarie, ma ricadono nella sfera soggettiva dell'imprenditore, non essendo idonei a vincere la presunzione di inoperatività.
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