La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 13815/2024, ha chiarito i limiti della sospensione del pagamento del canone di locazione. Nel caso di specie, i conduttori di un locale commerciale avevano interrotto i pagamenti a causa di vizi all'impianto di fumaria. La Corte ha ritenuto tale sospensione illegittima perché non proporzionata alla gravità dell'inadempimento del locatore, che aveva causato solo un'inutilizzabilità parziale e temporanea del bene. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva risolto il contratto per colpa dei conduttori.
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