La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello di un debitore che aveva trasferito un immobile alla ex coniuge. I giudici hanno stabilito che, nonostante il trasferimento fosse parte di accordi di divorzio, l'azione revocatoria del creditore era fondata. La Corte ha qualificato l'atto come gratuito, poiché eccedeva la logica compensativa del divorzio, e ha ritenuto sufficiente la consapevolezza del debitore di arrecare un danno al creditore, rendendo l'atto inefficace nei suoi confronti.
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