La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso presentato da un ex socio unico e liquidatore di una società cancellata. La decisione si fonda su un errore procedurale cruciale: l'impugnazione è stata proposta in proprio dall'ex socio, anziché in nome e per conto della società, che, ai soli fini fiscali, sopravvive per cinque anni dalla cancellazione. In questo periodo, la legittimazione processuale a contestare atti impositivi spetta alla società, rappresentata dall'ex liquidatore. L'aver agito a titolo personale, e non come rappresentante dell'ente, ha reso il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione.
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