La Corte di Cassazione chiarisce che il reato per il rifiuto etilometro si perfeziona con la semplice manifestazione di volontà del conducente di non sottoporsi al test, anche se gli agenti non dispongono immediatamente dell'apparecchio. Nel caso di specie, un automobilista, fermato per guida pericolosa e con evidenti sintomi di alterazione, ha visto il suo ricorso dichiarato inammissibile perché il suo rifiuto verbale è stato considerato sufficiente a integrare il reato, essendo irrilevante la mancata disponibilità sul posto dell'etilometro.
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