Una ricercatrice ha lavorato per anni presso un ente pubblico di ricerca con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il giudice di merito ha accertato che il rapporto era in realtà subordinato, basandosi su indici concreti come l'orario fisso, compenso mensile costante e assenza di rischio. L'ente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che spettasse solo un risarcimento e non le differenze retributive. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la riqualificazione del rapporto di lavoro. La Corte ha chiarito che l'effettivo svolgimento delle mansioni prevale sulla definizione formale del contratto e che, ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile, il lavoratore ha sempre diritto alle differenze retributive per l'attività realmente prestata. L'ente pubblico perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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