La Corte di Cassazione ha stabilito che, per l'ammissione di crediti tributari al passivo di una confisca di prevenzione, è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo. La Corte ha annullato la decisione di un tribunale che richiedeva la prova della "pertinenzialità" del debito all'azienda confiscata, chiarendo che tale requisito non è previsto dalla legge per i creditori dell'intestatario fittizio. L'estratto di ruolo, se non sospeso o annullato, costituisce un titolo esecutivo idoneo, equiparabile a una sentenza civile provvisoriamente esecutiva, soddisfacendo così i requisiti per l'insinuazione al passivo.
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