Una società, dopo aver presentato ricorso in Cassazione contro un avviso di pagamento, ha ottenuto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Di conseguenza, ha rinunciato al ricorso. La Corte Suprema ha dichiarato l'estinzione del processo tributario, specificando che, in tal caso, ogni parte sostiene le proprie spese legali. La comunicazione della rinuncia tramite PEC è stata ritenuta valida.
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