Una controversia tra un ente ecclesiastico e un comune, giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, si è conclusa con una rinuncia congiunta al ricorso a seguito di un nuovo accordo. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di Cassazione, chiarendo che in questi casi non si applica il raddoppio del contributo unificato, in quanto misura sanzionatoria di stretta interpretazione limitata ai soli casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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