Un Individuo è stato condannato per minaccia aggravata, avendo brandito un coltello. Ha presentato ricorso, contestando la costituzionalità dell'articolo 162-ter del Codice Penale. Questa norma permette l'estinzione del reato per condotta riparatoria solo entro un certo termine. L'Individuo sosteneva che tale limite violasse il principio di uguaglianza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che il reato di minaccia aggravata con arma è procedibile d'ufficio, non a querela. Pertanto, la disposizione sull'estinzione del reato per condotta riparatoria non era applicabile al caso specifico, rendendo irrilevante la questione di costituzionalità sollevata.
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