Una società creditrice, dopo aver visto respinta la propria opposizione all'esclusione di un credito da un fallimento, ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, portando alla rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, chiarendo che in caso di rinuncia non si applica il raddoppio del contributo unificato, misura sanzionatoria prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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