Una società conduttrice, dopo aver perso in primo e secondo grado una causa contro la società locatrice, ha presentato ricorso in Cassazione. Successivamente, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, portando la ricorrente a ritirare il proprio ricorso. La Corte di Cassazione, vista l'accettazione della controparte, ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia, chiarendo che in questi casi non si applica l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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