Una società di trasporti, dopo aver impugnato una sentenza sfavorevole in una causa di lavoro, ha presentato una rinuncia al ricorso in Cassazione. La lavoratrice non ha accettato la rinuncia. La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese legali. Crucialmente, ha chiarito che in caso di rinuncia al ricorso non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura sanzionatoria è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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