La Corte di Cassazione chiarisce che l'estinzione del processo civile, dovuta a mancata riassunzione dopo un rinvio della stessa Corte, provoca la caducazione di tutte le sentenze non definitive emesse nel corso del giudizio. Di conseguenza, viene meno il presupposto per l'imposta di registro versata su tali sentenze, generando il diritto al rimborso per il contribuente. Nel caso specifico, il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la questione era già stata risolta a favore della società con una sentenza passata in giudicato.
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