Una società, in lite con l'Agenzia delle Entrate per un avviso di accertamento, aveva proposto ricorso in Cassazione lamentando un vizio di notifica dell'atto di appello. Durante la pendenza del giudizio, la società ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla normativa vigente, pagando gli importi dovuti. La Corte di Cassazione, preso atto dell'avvenuta definizione della controversia, ha dichiarato l'estinzione del processo, stabilendo che le spese legali restassero a carico della parte che le aveva anticipate.
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