Un istituto di credito, dopo aver impugnato una sentenza sfavorevole in materia di demansionamento, ha raggiunto un accordo extragiudiziale con un ex dipendente. A seguito della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo. La decisione chiarisce che in caso di estinzione processo per rinuncia, la parte che ha impugnato è esonerata dal pagamento del doppio del contributo unificato, poiché tale esito non equivale a un rigetto o a una declaratoria di inammissibilità.
Continua »