Una contribuente veniva colpita da un avviso di accertamento sintetico IRPEF basato su movimentazioni bancarie non congrue rispetto al reddito dichiarato. Dopo aver ottenuto sentenze favorevoli nei gradi di merito, l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante la pendenza del giudizio di legittimità, la parte privata presentava istanza di definizione agevolata ai sensi della normativa vigente, provvedendo al regolare versamento delle rate previste. La Suprema Corte, preso atto del perfezionamento della procedura e del silenzio dell'Amministrazione, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Continua »