La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha respinto il ricorso di un condannato che chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di associazione mafiosa e quello di sequestro di persona. La Corte ha stabilito che tale vincolo non sussiste se il secondo reato, pur commesso avvalendosi dello status mafioso, nasce da motivazioni estemporanee e personali (in questo caso, la volontà della fidanzata di interrompere la relazione) e non era stato programmato al momento dell'adesione al sodalizio criminale.
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